CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

News

Nuove norme antincendio nei condomini secondo il D.M. del 25 gennaio 2019

 Negli ultimi mesi si è parlato molto degli interventi antincendio che bisogna adottare negli edifici in condominio scaturiti dal DM del 25 Gennaio 2019 che stabilisce l’obbligo di adeguamento per tutti gli edifici entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto quindi 6 Maggio 2020.

A tali prescrizioni sono ammesse delle Deroghe qualora, per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme e si potrà avanzare istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Nel DM del 25 Gennaio 2019 vengono definiti i Livelli di Prestazione “L.P.” per le diverse tipologie di edifici come segue.

Ai fini del presente Decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

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Calcolo del fattore d’uso: nuovo criterio sulla norma UNI10200-18

Nella precedente norma UNI10200-15 relativamente alla contabilizzazione indiretta, il consumo totale (Qx,vol) si determinava per differenza, sottraendo al consumo totale la componente involontaria, quest’ultima da calcolarsi preliminarmente in base alla tabella 10 della stessa norma.

Oggi con la nuova norma UNI10200-18 la tabella 10 (se usato il metodo semplificato) o mediante le UNI TS 11300 (metodo analitico) si può applicare solo nei casi di piena utilizzazione dell’immobile, quindi va calcolato annualmente al fine di poter quantificare adeguatamente la frazione F x,inv , ed in base al valore del fattore d’uso (fx, uso) si distinguono convenzionalmente i seguenti casi :

  • Edifici normalmente utilizzati con Fx,uso maggiore 0,8 condizione di piena utilizzazione;
  • Edifici a utilizzazione discontinua o saltuario con Fx,uso maggiore o uguale 0,8 condizione di parziale utilizzazione.

Quindi tanto è minore il grado ti utilizzazione quanto più incide la componente involontaria.

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Online la Guida ENEA alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per amministratori di condominio

La guida è stata realizzata, nell’ambito della campagna nazionale Italia in Classe A finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico, da ENEA e ISNOVA per semplificare il percorso di efficientamento energetico nei circa 2 milioni di condomini italiani, dove vivono 22 milioni di persone.

Questa guida intende presentare agli amministratori - ma anche a tutti gli altri ‘attori’ del condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale - gli strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-economico esistente”, afferma Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA.

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Contatori d'acqua individuali nei condomini: l'installazione è libera

L'installazione dei contatori individuali dell'acqua, in condominio, è una pratica assolutamente libera che non necessità di un'autorizzazione dell'Assemblea. Così ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4275 del 3 maggio 2019, dove si specifica inoltre che:

Ristrutturazioni degli impianti elettrici condominiali: rimborsi fino a 1.200 euro

ARERA - Autorità di regolamentazione per energia reti ed ambiente - ha da poco approvato le nuove regole per incentivare il rinnovo delle vecchie colonne montanti elettriche dei condomini realizzati prima del 1970 e fino al 1985, se critici.

Quali incentivi per il rinnovo degli impianti elettrici dei condomini

L’Autorità ha previsto un contributo per promuovere il rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai condomini, per migliorarne sicurezza ed efficienza, con rimborsi al condominio per i lavori edili effettuati: fino a 1.200 euro per appartamento coinvolto e fino a 900 euro per ogni piano.

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