CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

L'installazione dei contatori individuali dell'acqua, in condominio, è una pratica assolutamente libera che non necessità di un'autorizzazione dell'Assemblea. Così ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4275 del 3 maggio 2019, dove si specifica inoltre che:

  • l'eventuale delibera che sia stata comunque adottata è legittima anche ove il regolamento condominiale preveda un diverso criterio di riparto;
  • la contabilizzazione dei consumi deve intendersi come necessaria ai sensi della normativa vigente, tesa a responsabilizzare gli utenti nell'utilizzo di questa importante risorsa naturale.

Criteri per addebitare il consumo d'acqua

Nel caso specifico, l'assemblema condominiale aveva deliberato l'obbligo di ciascun condomino di installare un contatore di misurazione dell'acqua potabile in ogni singola unità abitativa, eliminando il consumo secondo i millesimi. Uno dei condomini si opponeva, ma il Tribunale di Milano rigettava l'impugnativa confermando la validità della delibera basandosi, fra l'altro, sulle precedenti interpretazioni della Cassazione in materia.

Con sentenza n. 17557/2014, la Cassazione ha infatti chiarito che, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., in base ai valori millesimali.

In sintesi:

  • i contatori di sottrazione prevalgono sui millesimi e sul regolamento e l'assemblea è legittimata a sostituire il criterio dei millesimi (o i criteri di ripartizione eventualmente previsti dal regolamento condominiale) imponendo l'uso di singoli contatori;
  • relativamente alla suddivisione dei consumi dell'acqua potabile, il criterio millesimale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. o il diverso criterio eventualmente indicato in un regolamento di natura contrattuale sono applicabili soltanto ove nello stabile manchi un sistema di contabilizzazione poiché, in caso contrario, sarebbe irragionevole non tenere conto dei consumi effettivi nella ripartizione delle relative spese;
  • ove non si possa contabilizzare il consumo dell'acqua, si farà quindi applicazione del criterio indicato nel regolamento contrattuale. In mancanza di disposizioni regolamentari, si farà invece riferimento al criterio generale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.

Normativa di riferimento sulle misurazioni dei consumi

Nella sentenza viene richiamato anche il DPCM 4 marzo 1996, che ha previsto l'obbligo della misurazione dei consumi, richiamando la direttiva comunitaria n. 75/33, che indicava come obbligatoria l'installazione di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario.

In definitiva, la posa del contatore individuale d'acqua al posto del consumo basato sui millesimi, tramite installazione di singoli contatori e con conseguente addebito in base all'effettivo consumo, "non solo è del tutto legittima ma addirittura doverosa". Non serve alcuna preventiva delibera condominiale in merito e il regolamento comunale che prevede la suddivisione in base ai millesimi 'non vale' in quanto la norma comunitaria prevale su quelle nazionali e locali.

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