CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Il 21 dicembre 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea due direttive e un regolamento:

1) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

2) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

3) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 Tutti e tre i provvedimenti sono entrati in vigore dal 24 dicembre cioè il 3° terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ue.

Obiettivi entro il 2030

L'efficienza energetica nell'UE dovrebbe essere migliorata del 32,5% entro il 2030, mentre la quota di energia da fonti rinnovabili deve rappresentare almeno il 32% del consumo finale lordo dell'UE. Entrambi gli obiettivi saranno rivisti entro il 2023 e potranno solo essere innalzati, non abbassati. L'obiettivo Fer al 32% è vincolante, mentre quello sull'efficienza energetica al 32,5% è indicativo.

Diritto all'autoconsumo 

Per la prima volta, gli Stati membri saranno tenuti a stabilire misure specifiche di efficienza energetica a beneficio delle persone colpite dalla povertà energetica.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che i cittadini abbiano il diritto di produrre energia rinnovabile per il proprio consumo, di immagazzinarla e di vendere la produzione in eccesso.

Biocarburanti di 2° generazione

I biocarburanti di seconda generazione possono svolgere un ruolo significativo nella riduzione dell'impronta di carbonio dei trasporti e almeno il 14% dei carburanti per i trasporti deve provenire da fonti rinnovabili entro il 2030.

Tuttavia, a partire dal 2030 i biocarburanti di prima generazione con un elevato rischio di "cambiamento indiretto di destinazione dei terreni" (ILUC, ossia quando i terreni vengono convertiti da coltivazioni non agricole - come i pascoli e le foreste - a produzione alimentare, causando un aumento delle emissioni di CO2) non saranno più presi in considerazione ai fini degli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili. A partire dal 2019 il contributo dei biocarburanti di prima generazione a questi obiettivi sarà gradualmente eliminato fino a raggiungere quota zero nel 2030.

Nuova governance per l'Unione dell'Energia

Ogni Stato membro deve presentare un "piano nazionale integrato per l'energia e il clima" decennale con obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni.

Nuova Direttiva Efficienza Energetica

Nuova Direttiva Rinnovabili

Nuovo Regolamento Governance

[Fonte: Casaeclima.com]

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