CONOSCI I TUOI CONSUMI! Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.
Ministero dell'Interno - Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (19A00734) (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2019).
Ministero dello Sviluppo Economico - Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale europea. (17G00102) (GU n.141 del 20-6-2017).
Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153) (GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata l'opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU n.5 del 8-1-2014) Vigente al: 23-1-2014
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE
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