CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;

 

Sentiti in qualità di enti energetici: l'Enea, l'Enel, l'Eni; ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del Cnr, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'Enea, dell'Enel e dell'Eni nello specifico campo della ricerca energetica;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la Cna, la Lega delle Cooperative, l'Ance, l'Anima, l'Anit, l'Assocalor, l'Assistal, l'Anpae, l'Anci, la Cispel, l'Aniacap, il Sunia, l'Aiaci, l'Aicarr, quali associazioni di categorie interessate, e la Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre l'Uni, il Cti, il Cig, l'Ati, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti industriali, la Snam, l'Agip servizi, il Cir;

Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta; Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni interpellati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento: Scarica il PDF

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