CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

L’art. 9, comma 5, lettera b) del Dlg 102/2014 stabilisce che “nei condomini…riforniti da una fonte di riscaldamento …centralizzata …, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016…di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore…per ciascuna unità immobiliare”. Nella successiva lettera c) del medesimo art. 9,comma 5, viene indicato che “nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile …., per la misura del riscaldamento si ricorre alla installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini”.

Questi strumenti di rilevazione hanno lo scopo di rispondere all’esigenza dell’utente finale, il condomino, di utilizzare il servizio messo a disposizione dal condominio decidendo personalmente i tempi di fruizione e la quantità di calore desiderata, sempre nel rispetto dei parametri temporali e quantitativi normativamente previsti.

 

La contabilizzazione consente di responsabilizzare l’utente e remunerare comportamenti virtuosi come la scelta di una adeguata temperatura dell’ambiente, la conseguente corretta impostazione della termoregolazione, lo spegnimento dei corpi scaldanti nelle stanze che non usa.

Dunque la contabilizzazione favorisce il contenimento dei consumi energetici e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun “centro di consumo individuale”.

In particolare tale suddivisione delle spese in ragione del consumo effettivo si attuerà in concreto prendendo in considerazione una pluralità di dati che scaturiscono da fattori volontari riconducibili all'azione del singolo utente sul sistema di termoregolazione, consistenti quindi nell'effettivo prelievo, e da fattori involontari, che in quanto tali non sono riconducibili all'azione del singolo utente, quali le dispersioni della rete di distribuzione, la conduzione e la manutenzione dell’impianto, la gestione della contabilizzazione.

Questione pruriginosa, è quella che afferisce ai criteri per il calcolo dei consumi, espressamente indicati dall’art. 9, comma 5, lett. d), il quale statuendo che “l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto” rinvia alla norma tecnica UNI 10200.

Il richiamo a detta norma consente pertanto di affermare che, come già su anticipato, le spese vengono divise in due grandi categorie:

- SPESE VARIABILI, relative al prelievo di calore del singolo utente durante la stagione di riscaldamento – c.d. “consumo volontario”

- SPESE FISSE relative “ai costi generali per la manutenzione dell’impianto”, nonché al combustibile consumato per portare il calore dalla centrale termica, ai radiatori dei vari appartamenti. Il calore che questa rete emette, va quasi tutto all'interno del condominio poiché i tubi sono installati nella parete interna dei muri per evitare il gelo. Queste spese sono quindi imputabili alle dispersioni della rete di distribuzione, alla conduzione dell’impianto ed alla manutenzione del medesimo, nonché alla gestione della contabilizzazione e vengono denominate “consumo involontario”.

Pertanto, per “prelievo di calore volontario”, si intende il calore che esce dai corpi scaldanti e viene prelevato dall'utente in conseguenza delle sue azioni sul sistema di regolazione (valvole termostatiche e termostato ambiente). La rimanente parte del calore immesso in casa, è invece di tipo “Condominiale”, ovvero è quello che giunge al condomino direttamente dalla centrale termica e che, pertanto, deve tenere conto delle dispersioni delle reti di distribuzione del riscaldamento.

E’ definito “prelievo involontario” proprio perché indipendente dalle azioni del singolo utente ed è ripartito in base ai “millesimi di riscaldamento”.

Dunque ricapitolando:

- il consumo volontario verrà ripartito in base alla letture del contatore di calore in caso di contabilizzazione diretta e nel caso di contabilizzazione indiretta verrà invece determinato in base ai ripartitori installati nei  corpi radianti;

- il consumo involontario verrà invece ripartito in base alla differenza tra l’energia utile prodotta dal generatore e quella delle unità immobiliari; in caso di contabilizzazione indiretta, invece, le perdite si calcolano mediante il metodo emplificato suggerito dalla UNI 10200 e pertanto in base ai millesimi di riscaldamento.

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