CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU n.5 del 8-1-2014) Vigente al: 23-1-2014

PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

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Tipo di strumento 

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Contatori dell'acqua: 

Contatori dell'acqua meccanici : entro 10 anni

Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni

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 Contatori di calore: 

Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h:

a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni

b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni

Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m³/h:

a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni

b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni

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Il Ministro dello Sviluppo Economico adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione; e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore; f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali; g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura; m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale; n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita' e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22; q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II; r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; s) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia; t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio; u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori. 

Leggi il decreto completo

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