Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (13G00195) (GU n.5 del 8-1-2014) Vigente al: 23-1-2014
PERIODICITA' DELLA VERIFICAZIONE DEI CONTATORI DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE
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Tipo di strumento
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Contatori dell'acqua:
Contatori dell'acqua meccanici : entro 10 anni
Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni
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Contatori di calore:
Contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h:
a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni
b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni
Contatori di calore con portata Qp superiore a 3m³/h:
a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni
b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni
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Il Ministro dello Sviluppo Economico adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai controlli successivi relativi ai contatori dell'acqua e ai contatori di calore, definiti rispettivamente agli allegati MI-001 e MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto», il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; b) «allegato MI-001», l'allegato MI-001 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; c) «allegato MI-004», l'allegato MI-004 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; d) «contatore dell'acqua», strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, che passa attraverso il trasduttore di misurazione; e) «contatore di calore», strumento destinato a misurare il calore che, in un circuito di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido denominato liquido di trasmissione di calore; f) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali; g) «verificazione periodica dei contatori dell'acqua», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori dell'acqua dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; h) «verificazione periodica dei contatori di calore», il controllo metrologico legale periodico effettuato sui contatori di calore, dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicita' definita o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico; i) «controlli metrologici casuali», i controlli metrologici legali, diversi da quelli delle lettere g) e h), effettuati su strumenti in servizio, ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su contatori dell'acqua e sui contatori di calore, intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo; l) «titolare del contatore dell'acqua e del contatore di calore», la persona fisica o giuridica titolare della proprieta' di detti contatori o che, ad altro titolo, ha la responsabilita' dell'attivita' di misura; m) «raccomandazione OIML», la Raccomandazione Internazionale pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale; n) «norma armonizzata», una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva; o) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro e' autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; p) «sigilli», i sigilli, anche di tipo elettronico, applicati sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore dagli organismi notificati e dai fabbricanti in sede di accertamento della conformita' e dagli organismi che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attivita' all'Unione Italiana delle Camere di Commercio e dalle stesse Camere durante il periodo transitorio di cui all'articolo 22; q) «libretto metrologico», il libretto anche in formato elettronico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato II; r) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; s) «organismo», l'organismo di ispezione cosi' come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che effettua la verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione a seguito della presentazione a Unioncamere della segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia; t) «Unioncamere», l'Unione Italiana delle Camere di Commercio; u) «contatore di controllo», un contatore utilizzato per il controllo di altri contatori.