CONOSCI I TUOI CONSUMI! Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.
Il Movimento Difesa del Cittadino denuncia una situazione di panico e confusione.
Dal 1° luglio 2017 è entrato in vigore l’obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti i condomini ed edifici polifunzionali con impianto di riscaldamento centralizzato. Nei prossimi mesi scatteranno i controlli e chi non si è adeguato rischia una multa da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare.
Il Movimento Difesa del Cittadino denuncia “la situazione di panico e confusione già scattata in molti condomini italiani e chiede una proroga dell’obbligo”.
Per l'invio delle dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali
Da oggi è possibile inviare ad ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - tramite il sito web http://finanziaria2017-condomini.enea.it la documentazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che possono accedere alle detrazioni fiscali del 70% o del 75% (allegati A ed E del “decreto edifici”) .
Per quanto riguarda l'invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) deve essere invece utilizzato il sito http://finanziaria2017.enea.it. In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), tali detrazioni sono state prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2017 e nella misura del 70 % e 75%, per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2021.
Applicazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – articolo 9, comma 5
Il presente articolo si propone di fornire chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dell’articolo 9, comma 5, in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici redatto dal Ministero dello sviluppo Economico Divisione VII –Efficienza energetica e risparmio energetico nel mese di giugno 2017.
Il documento riporta, per ogni disposizione oggetto di analisi, i dubbi riscontrati con maggior frequenza e il relativi chiarimenti. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
Lo scorso 13 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento correttivo del d.lgs. 102/2014con cui è stata recepita la direttiva europea sull'efficienza energetica (EED 27/2012). Modifiche necessarie per sanare la procedura di infrazione aperta dalla UE a febbraio del 2015.
Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore è stata confermata la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: 31 dicembre 2016. Chi si aspettava una proroga questa non è possibile in quanto il termine è imposto proprio dalla direttiva europea non derogabile.
Pubblicato il documento di chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico
Con il supporto tecnico di ENEA e CTI, il MiSE ha pubblicato un documento di chiarimento con le domande presentate con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini a proposito di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini e negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato.
Contabilizzazione del calore: i 17 quesiti più frequenti
1) È vero che qualora sussistano le condizioni previste dal secondo periodo della lettera d) dell’art. 9, comma 5 del D.lgs. n. 102/2014, la quota volontaria deve essere assunta al minimo per il 70% dell’importo complessivo?
Si. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.
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