CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Per l'invio delle dichiarazioni ai fini detrazioni fiscali 

Da oggi è possibile inviare ad ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - tramite il sito web http://finanziaria2017-condomini.enea.it la documentazione per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che possono accedere alle detrazioni fiscali del 70% o del 75% (allegati A ed E del “decreto edifici”) .

Per quanto riguarda l'invio telematico della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) deve essere invece utilizzato il sito http://finanziaria2017.enea.it. In seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017), tali detrazioni sono state prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2017 e nella misura del 70 % e 75%, per interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, fino al 31 dicembre 2021.

 Per tutte le informazioni sulle detrazioni, è possibile consultare il vademecum – aggiornato al 10 luglio 2017 - per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che possono accedere alle detrazioni fiscali del 70% o del 75% disponibile sul sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it   

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