Sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la versione aggiornata al 12/09/2017 della guida "Le agevolazioni per il risparmio energetico".

La revisione riguarda le ultime novità previste in materia di Ecobonus dal "decreto conti pubblici" (Dl 50/2017), in particolar modo per quanto riguarda alla disciplina delle ipotesi in cui il contribuente può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulla parti comuni di edifici condominiali (articolo 14, Dl 63/2013, come modificato dall'articolo 4-bis, Dl 50/2017).

Le modalità attraverso cui effettuare la cessione sono state recentemente aggiornate dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento adottato lo scorso 28 agosto.

ECOBONUS: CESSIONE DEL CREDITO PER INTERVENTI SU CONDOMINI

La versione aggiornata della guida illustra nel dettaglio la nuova disciplina sulla cessione del credito per gli interventi sui condomini distinguendo tra le vecchie norme previste per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, e quelle nuove applicabili alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

 

La legge di stabilità 2016 aveva infatti previsto l'introduzione, per i soggetti della no tax area che avessero sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, la possibilità di optare, in luogo della relativa detrazione Irpef, per la cessione del corrispondente credito. Inizialmente, però, la cessione era prevista solo a favore dei fornitori che avessero effettuato i lavori (le modalità attuative erano state definite con il provvedimento 22 marzo 2016).

Il "decreto conti pubblici" (Dl 50/2017) ha modificato tale disciplina, prevedendo:

  • l'ampliamento delle tipologie di interventi di riqualificazione energetica per i quali è possibile optare per la cessione del credito;
  • la possibilità di cedere la detrazione anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori (compresi istituti di credito e intermediari finanziari), i quali possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto dai condomini
  • l'ampliamento dell'arco temporale di sostenimento delle spese che danno luogo alla detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021).
  • Alla luce delle recenti novità, quindi, la nuova disciplina della cessione prevede regole diverse a seconda che il contribuente interessato ricada o meno nella no tax area, cioè sia o non sia un soggetto incapiente. Le differenze riguardano essenzialmente la tipologia di interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito e i soggetti a favore dei quali si può cedere il credito.

Tali differenze sono dettagliatamente illustrate dalla guida.

CONTRIBUENTI INCAPIENTI 

I contribuenti incapenti, cioè che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta "no tax area", possono optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione Irpef spettante, con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, relative sia agli interventi che danno diritto alla detrazione "base" del 65% sia agli interventi che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75%. In tal caso, il credito può essere ceduto a:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti), compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

CONTRIBUENTI NON INCAPIENTI

I contribuenti che si non trovano nella no tax area, invece, possono cedere, sotto forma di credito, solo la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, che danno diritto alle detrazioni maggiorate del 70% e del 75%.

In tal caso, il credito può essere ceduto:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
  • ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti), esclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

REGOLE PER LA CESSIONE

La guida ricorda che gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali che danno diritto alle detrazioni potenziate del 70% e del 75% sono rispettivamente quelli che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015.

Le due detrazioni potenziate sono calcolate su una spesa complessiva non superiore a 40 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

In tutte le diverse ipotesi di cessione, il cessionario, a sua volta, ha la facoltà di successiva cessione del credito.

In ogni caso, è esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

ALTRE NOVITÀ 2017

Oltre a quelle relative alla disciplina della cessione del credito, la guida dà conto anche di tutte le altre novità entrate in vigore nel 2017.

In particolare, si ricorda che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la misura maggiorata (65%) della detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (la proroga riguarda anche la detrazione delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili). Dal 1° gennaio 2018, l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, invece, la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono state previste le detrazioni più elevate (70% e 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.

Dal 2017 al 2021, gli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti a edilizia residenziale pubblica, possono usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

La sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare udelle aliquote di detrazione potenziate (70% e 75%) deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al Dm 26 giugno 2015. All'Enea è affidato il compito di effettuare controlli, anche a campione, su tali attestazioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

La guida aggiornata, quindi, fornisce utili indicazioni operative sulle recenti novità, confermandosi un valido e utile strumento a disposizione del contribuente che voglia avere informazioni chiare e immediate sugli adempimenti da eseguire per beneficiare dell'ecobonus.

Scarica la Guida aggiornata

 

[Fonte: Casa e Clima]