CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Normative

Dlg. 102/2014: misurazione e fatturazione dei consumi energetici

L’art. 9, comma 5, lettera b) del Dlg 102/2014 stabilisce che “nei condomini…riforniti da una fonte di riscaldamento …centralizzata …, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016…di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore…per ciascuna unità immobiliare”. Nella successiva lettera c) del medesimo art. 9,comma 5, viene indicato che “nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile …., per la misura del riscaldamento si ricorre alla installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini”.

Questi strumenti di rilevazione hanno lo scopo di rispondere all’esigenza dell’utente finale, il condomino, di utilizzare il servizio messo a disposizione dal condominio decidendo personalmente i tempi di fruizione e la quantità di calore desiderata, sempre nel rispetto dei parametri temporali e quantitativi normativamente previsti.

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Contabilizzazione del calore: aggiornata la norma UNI 10200

In data 11 giugno 2015 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 10200:2015 recante "Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria - Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria".

L'aggiornamento è stato necessario in relazione al fatto che l'elevazione della UNI 10200:2013 a norma cogente, determinata dall'art. 9 del DLgs n. 102/2014, ha richiesto di intervenire sul testo al fine di sospendere alcune parti della stessa che avrebbero potuto creare problemi interpretativi, soprattutto in relazione all'applicazione della UNI EN 834.

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SENTENZA CAUSA 1452/1999 TRIBUNALE DI SANREMO

SENTENZA CAUSA 1452/1999 TRIBUNALE DI SANREMO: installazione dell'impianto di contabilizzazione del calore in condominio con regolamento di natura contrattuale 

Questa sentenza del giudice Pardo di Sanremo evidenzia come la maggioranza semplificata richiesta dalla sopra menzionata legge 10/1991 per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore, resta valida anche per quei condomìni con regolamento di natura contrattuale, cioè con contratti d'acquisto che prevedano la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo tabelle millesimali predefinite e modificabili solo con il consenso dell'unanimità delle quote millesimali.

NORMA UNI 10200/2013

NORMA UNI 10200/2013: Anorme tecniche sull'installazione e il servizio di contabilizzazione del calore

La nuova normativa tecnica approfondisce molti aspetti della precedente. In particolare: 

  • Sono state dettagliate le equazioni per la ripartizione della spesa di riscaldamento tra le diverse componenti.
  • La diagnosi energetica sembra ora essere obbligatoria, in quanto il fabbisogno energetico dell'edificio è la base di calcolo per la definizione della quota di consumo involontario, da ripartire a millesimi.
  • I millesimi di riscaldamento dovrebbero essere ricalcolati in funzione del fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare.

 

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LEGGE 10/1991

LEGGE 10/1991: l'approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio

Questa legge prende in considerazione tanti aspetti riguardanti l'impiantistica del riscaldamento condominiale. Per quanto concerne la contabilizzazione del calore, si segnala in particolare l'art. 26 comma 5, che recita testualmente: "Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile". In merito a questo è bene osservare che in altri punti della stessa legge, per altri interventi considerati dalla stessa legge, il legislatore fa riferimento a maggioranze diverse che considerano anche le quote millesimali, mentre su questo punto è stato tralasciato qualsiasi riferimento esplicito a maggioranze diverse da quella delle teste presenti all'assemblea regolarmente convocata.
Pertanto, in un'assemblea condominiale in seconda convocazione - regolarmente convocata solo con almeno 1/3 delle quote di proprietà, rappresentate da almeno 1/3 dei partecipanti al condominio - si può deliberare la contabilizzazione del calore con il voto della metà più uno dei presenti all'assemblea. Resta anche il vincolo del voto favorevole di almeno 1/3 delle quote di proprietà del condominio, necessario per qualsiasi delibera condominiale. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Sentenza del 06/03/2001 del Tribunale di Roma.

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