Dlg. 102/2014: misurazione e fatturazione dei consumi energetici
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L’art. 9, comma 5, lettera b) del Dlg 102/2014 stabilisce che “nei condomini…riforniti da una fonte di riscaldamento …centralizzata …, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016…di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore…per ciascuna unità immobiliare”. Nella successiva lettera c) del medesimo art. 9,comma 5, viene indicato che “nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile …., per la misura del riscaldamento si ricorre alla installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini”.
Questi strumenti di rilevazione hanno lo scopo di rispondere all’esigenza dell’utente finale, il condomino, di utilizzare il servizio messo a disposizione dal condominio decidendo personalmente i tempi di fruizione e la quantità di calore desiderata, sempre nel rispetto dei parametri temporali e quantitativi normativamente previsti.
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