Comunicazione importante per gli Amministratori Condominiali

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 26.07.2017 è stato pubblicato il D.M. 93/2017, che dispone la codifica e l’integrazione della normativa vigente in materia di Metrologia legale, abrogando il precedente D.M. 155/2013.

Il provvedimento in vigore dal 18.09.2017 conferma in capo ai titolari degli strumenti di misura ( art.2 comma g: “ titolare dello strumento” la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità delle attività di misura”) importanti obblighi già previsti dalla normativa previgente e a cui adempiere secondo le modalità previste

Tra gli obblighi previsti, in particolare sottolineo quanto stabilito nell' “articolo 8 comma 1 – comunicazione a mezzo Scia entro 30 gg. l’entrata in servizio dello strumento  e quello di fine utilizzo”, oltre ad altri dati rinvenienti dallo strumenti stesso.

 Quanto appena esposto riguarda gli amministratori dei condomini che hanno in servizio di proprietà i contatori di :

  • Acqua fredda
  • Acqua calda
  • Contacalorie
  • Gas
  • Corrente elettrica

Inoltre, ogni tipologia di strumento e caratteristiche di misura e portata andrà censito e comunicato all'ente preposto; ovviamente anche per gli strumenti in servizio antecedentemente alla data del 18.09.17 vige sempre l’obbligo di tale comunicazione, con termini meno stringenti.

Il decreto fra l’altro stabilisce che gli strumenti di misura in servizio devono essere sottoposti alle seguenti tipologie di controllo successive all'entrata in servizio:

  1. verifiche periodiche
  2. controllo casuale a richiesta
  3. cvigilanza sugli strumenti 

In caso di violazione è prevista dalle autorità preposte l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie.

Alla luce di quanto sopra esposto LSP è disponibile a :

  • Verificare lo stato dell’arte dei vs. condomini a prescindere di chi effettua il servizio di lettura, ripartizione e manutenzione;
  • Elaborazione ed eventuale comunicazione Scia (segnalazione certificata inizio attività) degli strumenti che tale decreto impone;
  • Aver cura delle procedure di verifica periodica ed eventualmente vigilanza delle stesse.

Contattateci per saperne di più!