CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Pubblicate le istruzioni delle Entrate per la precompilata 2017 per la riqualificazione energetica dei condomini.

Lo scorso 27 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con le istruzioni per la trasmissione all'anagrafe tributaria spese dell'anno d'imposta 2016 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016.

Il decreto Mef 1 dicembre 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 20 dicembre 2016 - riporta i termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata 2017.

 

Nell'art. 2 del provvedimento viene sancito che :

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonche' con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini”.

L'art. 3 riporta che le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

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