Tutte le sanzioni previste per l'installazione delle termovalvole

Entro il 31 dicembre è necessaria per legge l'installazione di termovalvole per i condomini a riscaldamento centralizzato, altrimenti sono previste sanzioni per il mancato adeguamento o per la manomissione degli apparecchi. I lavori di installazione, infatti, possono essere eseguiti esclusivamente a impianto spento; inoltre non sono possibili provvedimenti che posticipino tale scadenza, poiché l’obbligo è fissato direttamente dall'UE.

Termovalvole e contabilizzatori

Se n’è parlato molto e numerosi sono stati i canali informativi riguardo la normativa, che prevede l’obbligo di installazione, nei condomini a riscaldamento centralizzato, di termovalvole per la regolazione della temperatura ambientale, da applicare a ogni termosifone, e del relativo (ripartitore) contabilizzatore allo scopo di misurare i consumi specifici delle singole unità abitative, per una più precisa e puntuale stima dei costi in bolletta. Le sanzioni per chi, al 31 dicembre 2016, non avrà messo a norma il proprio impianto di riscaldamento, variano dai 500 ai 2.500 euro; il tutto a fronte di esborsi decisamente inferiori, senza contare i risparmi in bolletta. In più, per l’installazione di questi apparecchi è possibile accedere a detrazioni fiscali al 50 o 65%.

La manomissione degli apparecchi

In questo articolo, però, vogliamo volgere l’attenzione su di un caso specifico che si sta rivelando più comune del previsto, ma che la normativa sulla termoregolazione e contabilizzazione del calore non prende in esame in modo specifico: si parla della manomissione degli apparecchi di misurazione dei consumi dei corpi scaldanti, per la cui pratica, nella normativa di cui sopra, non vi è prevista alcuna multa precisa.

Attenzione però, perché, se viene provato un comportamento illegale atto a falsare in modo inequivoca le misurazioni dei consumi reali (ad esempio smontando il misuratore ad inizio stagione, per poi rimontalo successivamente, magari in corrispondenza dello spegnimento del riscaldamento centralizzato del condominio) si può essere puniti dal codice penale. La manomissione di un impianto per la contabilizzazione del calore, infatti, si annovera come “delitto di furto di energia termica”, aggravato dell’uso di mezzo fraudolento.

Essendo nei palazzi condominiali l’impianto di riscaldamento comune a tutti gli appartamenti, si stabilisce che l’amministratore, avendo la facoltà di accedere alle proprietà individuali, previo preavviso, se riscontra un’irregolarità nell'integrità del misuratore, può, ad abuso accertato, agire giudizialmente per il recupero di quanto dovuto al condominio. Infine, il condominio stesso, ha la facoltà e il dovere di denunciare il fraudolento all'autorità giudiziaria.

Autodiagnosi dei contabilizzatori

Operazioni di accertamento di un’eventuale manomissione si stanno verificando più frequentemente del previsto, ma a beneficio di tutti bisogna ricorda che i contabilizzatori, installati  per la misurazione del calore, sono di fatto dotati di un dispositivo di autodiagnosi, che ne verifica costantemente il funzionamento e segnalando eventuali guasti. In più, sono provvisti di un sigillo di sicurezza, che risulta necessariamente da rimuovere per compromettere il corretto funzionamento degli apparecchi. Di conseguenza, la data di manomissione dei contabilizzatori viene registrata e tenuta in memoria dal sistema, in quanto sarà trasmessa in forma di allarme come una disfunzione durante il download dei dati, prova sicura di una prolungata interferenza del corretto conteggio dei consumi.

Durata batteria dei contabilizzatori

Come sappiamo al loro interno hanno batteria per il loro funzionamento di cui è prevista una durata di circa 8 - 10 anni e come uno può’ pensare una volta esaurita la sostituisce invece purtroppo no andrà sostituito tutto il congegno e quindi riparametrizzato i contabilizzatori.

Lettura  dei contabilizzatori

Attenzione è buona norma che il condominio si avvalga dell’opera di un tecnico qualificato nella letturazione, in grado di fornire un servizio specializzato e svincolato da eventuali conflitti di competenze che possano sorgere per i motivi più vari, sempre che la marca scelta nelle apparecchiature sia con software del tipo aperto, cioè che qualsiasi persona formata acquisendo il programma possa accedere ai dati, quindi prestare attenzione alla scelta delle apparecchiature in modo da poter scegliere a chi far effettuare la letturazione e comunque poterlo cambiare se non soddisfacente.