CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Definiti gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

A distanza di un mese e mezzo dalla firma da parte dei ministri competenti, il 9 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente ( di concerto con il Mit e il Mef) che fissa le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.

L'obiettivo è efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica.

 Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale il d.lgs. 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020. A seguito dell’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica è attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.

Il decreto 16 settembre 2016 disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Il provvedimento disciplina in particolare:

  1. le modalità di finanziamento;
  2. le modalità e i criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
  3. la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di interventi;
  4. le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie;
  5. il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.

Restano comunque esclusi dai programmi gli interventi sugli immobili individuati dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.

Scarica il Decreto del Mise

[Fonte: Casa e Clima]

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