Definiti gli interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
A distanza di un mese e mezzo dalla firma da parte dei ministri competenti, il 9 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente ( di concerto con il Mit e il Mef) che fissa le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
L'obiettivo è efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica.
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale il d.lgs. 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020. A seguito dell’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.
Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica è attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.
Il decreto 16 settembre 2016 disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Il provvedimento disciplina in particolare:
- le modalità di finanziamento;
- le modalità e i criteri per l'individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
- la presentazione delle proposte di intervento e l'approvazione del programma di interventi;
- le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie;
- il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
Restano comunque esclusi dai programmi gli interventi sugli immobili individuati dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
[Fonte: Casa e Clima]