CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Modificato l'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi

Sul B.U. R. Emilia Romagna Parte II n. 329 del 3 novembre 2016, è pubblicata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1715 del 24 ottobre 2016 "Modifiche all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015".

 

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 20 luglio 2015 "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici", la Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad aggiornare la propria disciplina in materia di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di intervento edilizio, ai sensi del citato art. 25 della Legge Regionale 26/2004 e s.m.

Si è quindi reso necessario un intervento di natura meramente tecnica per l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni di cui alla citata DGR 967/2015, a seguito:

  • della successiva evoluzione normativa a livello sovraordinato, al fine di garantire l'armonizzazione delle disposizioni regionali con la disciplina nazionale in materia;
  • del manifestarsi in fase applicativa di alcune necessità di chiarimento ed approfondimento, anche conseguenti ad inesattezze di tipo redazionale.

Tali modifiche "sono essenziali ed urgenti, per garantire l’armonica applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica nel territorio regionale in coerenza con l’evoluzione normativa sovraordinata, in modo tale da mantenere gli obiettivi di qualità energetica che la Regione Emilia-Romagna si è posta, minimizzando nel contempo gli effetti e le ripercussioni che il rispetto di tali requisiti comporta nelle attività economiche inerenti il settore delle costruzioni".

Le modifiche approvate sono riportate all'Allegato 1 ed all'Allegato 2 in forma di testo coordinato delle parti modificate.

La deliberazione entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel BUR.

Scarica l'allegato

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