Lo scarico nel pozzetto interrato viene assimilato allo scarico per i reflui domestici

Il Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha chiarito diversi aspetti relativi allo scarico delle condense che semplificheranno non poco l’attività delle imprese di installazione, consentendo nuove modalità di scarico delle condense.

Le “acque reflue domestiche” sono state definite dal Ministero come: le acque di condensa delle caldaie a condensazione ad uso domestico sia da sole, che in miscela con “le acque fecali derivanti dal metabolismo umano”. Lo scarico del miscuglio di condensa ed acque meteoriche viene invece definito come uno scarico di acque reflue urbane.

 

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN RETI FOGNARIE

In merito agli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, il Ministero Ambiente ha specificato che sono sempre ammessi (art. 107, comma 2, Dlgs 152/2006) “purché osservino i regolamenti emessi dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dal rispettivo Ente di governo dell’ambito”. Questi regolamenti potranno contenere la prescrizione che “laddove la fognatura sia di tipo ‘separato’, tutte le acque reflue domestiche siano convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore della rete ‘nera’ con il divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori”.

LO SCARICO NEL POZZETTO INTERRATO ASSIMILATO ALLO SCARICO PER I REFLUI DOMESTICI

Quando per “scarico in pozzetti interrati, circondati da materiali neutralizzanti” si fa riferimento ad uno scarico negli strati superficiali del sottosuolo, si applica quanto prescritto dall'art. 103 del già citato Dlgs 152/2006 che prevede generalmente il divieto di scarico. La deroga a questo divieto (comma 1, lett. a) dell’art. 103) comunque “consente gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (…) per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti ed edifici isolati”. Questo consente alle imprese installatrici di avere una ulteriore soluzione al problema.

Il Ministero dell’Ambiente dichiara, inoltre che per definire i valori limite di emissione degli scarichi (v. art. 101, comma 3) il punto di riferimento del campionamento va posizionato “immediatamente a monte della immissione dello scarico nel recapito, qualunque esso sia”, intendendo con questo acque, fognature, suolo e sottosuolo. Ciò significa che i valori di emissione degli scarichi previsti dal DLGS 152/2006 non devono essere misurati all'uscita dell’impianto domestico, ma all'uscita del collettore.