Il d.Lgs. 141/2016 ha recentemente modificato il d.Lgs. 102/2014 introducendo una deroga che modifica in modo significativo l'applicazione dei criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Di seguito la modifica introdotta:
"...laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica".
Il fabbisogno termico citato nel decreto è il fabbisogno ideale di energia termica utile della singola unità immobiliare per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, secondo le definizioni contenute nella norma UNi/TS 11300 parte 1 e 2.
Contabilizzazione del calore, come calcolare il fabbisogno energetico?
La procedura per il calcolo delle differenze di fabbisogno delle singole unità immobiliari di un condominio è la seguente:
- Calcolo del fabbisogno ideale di energia termica utile di ciascun appartamento;
- Individuazione dell'appartamento più favorito (quindi con il fabbisogno a metro quadro più basso) e dell'appartamento più sfavorito (quindi con il fabbisogno a metro quadro più elevato);
- Confronto dei fabbisogni per metro quadro tra i 2 appartamenti e determinazione della relativa differenza.
Se la differenza è superiore al 50%, allora è opportuno procedere come segue:
- Il termotecnico che ha redatto i conteggi presenta i risultati dei calcoli dei fabbisogni in assemblea condominiale;
- Il termotecnico illustra all'assemblea almeno 2 differenti sistemi di ripartizione delle spese, il primo utilizzando appieno le disposizioni contenute nella norma UNi 10200 e il secondo utilizzando il criterio di ripartizione alternativo prospettato dal decreto (almeno il 70% della spesa ripartita secondo i prelievi volontari e massimo 30% in base a: millesimi di riscaldamento, oppure millesimi di proprietà,oppure a metri quadri di superficie riscaldata oppure altro sistema ancora);
- L'assemblea decide se utilizzare ugualmente la norma UNi 10200 per la ripartizione delle spese, oppure il criterio alternativo previsto dal decreto e in quest'ultimo caso deve decidere anche la percentuale delle spese da suddividere in base ai prelievi volontari (70% minimo o altro valore superiore).