CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Introdotto il testo del decreto con le modifiche al Dlgs 102/2014. Le norme riguardano l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in tutti i condomini entro il 31 dicembre 2016.

Lo scorso 14 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il testo legislativo correttivo del Dlgs 102/2014 relativo all'applicazione della direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Il decreto – spiega una circolare di Palazzo Chigi - tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti. Tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali”.

 

Il decreto correttivo, che tiene conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato, “prevede inoltre norme per la semplificazione e la rimozione di ostacoli amministrativi alla diffusione dell’efficienza nonché la possibilità di incrementare, con ulteriori risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, la dotazione del costituendo Fondo nazionale per l’efficienza energetica”.

Modifiche relative a termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini

Tra i correttivi più rilevanti e attesi, quelli sulla termoregolazione e sulla contabilizzazione del calore nei condomini. Entro il 31 dicembre 2016 ogni condominio ha l’obbligo di verificare se c’è la necessità di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e, in caso positivo, di modificare in tal senso gli impianti di riscaldamento esistenti, pena pesanti sanzioni pecuniarie.

L'articolo 9 comma 5 del decreto – riporta un articolo del Sole 24 Ore del 14 luglio - “è suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le prime tre riguardano gli interventi impiantistici in materia di contabilizzazione e termoregolazione in riferimento al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda sanitaria. 

Alla lettera a) viene precisato che l'installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza del punto di fornitura del condominio, è attività riservata agli esercenti l'attività di misura.  La lettera b) prevede l'obbligo per il condominio e gli edifici polifunzionali di installare sottocontatori per individuare l'effettivo consumo di ciascuna unità immobiliare. Qualora questo non sia possibile o vi sia inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, in base alla lettera c) è possibile installare le valvole termostatiche e i ripartitori su ciascun corpo scaldante. Sembra quindi confermato che la lettera b) trovi applicazione nei sistemi a distribuzione a zona, mentre la lettera c) nei sistemi di distribuzione verticale. In tal senso già erano state interpretate le due lettere prima della imminente modifica. In caso di mancata installazione di quanto previsto nelle lettere b) e e) la sanzione da 500 a 2.500 euro sarà irrogata al proprietario dell'unità immobiliare.

È stata invece cancellata la sanzione per le imprese che, richieste dal cliente, non avessero provveduto a installare i sistemi di cui alla lettera b)”.

Altre significative modifiche “sono state apportate al criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento di cui alla lettera d), per la cui violazione la sanzione da 500 a 2.500 euro resta confermata in capo al condominio.

Per la ripartizione delle spese viene sempre fatto obbligatorio riferimento all'applicazione della norma Uni 10200. In questi giorni l'Uni sta provvedendo ad apportare modifiche alla norma stessa che, si presume, possano vedere la luce entro la fine del 2016.

Sono sempre previste due voci: la quota a consumo e la quota fissa. La prima dovrà sempre tenere in considerazione gli effettivi prelievi volontari di energia termica. Sul punto, quindi, non vi sono sostanziali modifiche. Le novità invece riguardano il caso in cui l'applicazione della 10200 non sia possibile, oppure vi siano, tramite apposita relazione tecnica asseverata, comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento. In tale caso è possibile suddividere l'importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Tali criteri di ripartizione sono facoltativi se alla data di entrata in vigore del nuovo Dlgs si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi e alla relativa suddivisione delle spese. In ogni caso, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi, la suddivisione potrà essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà”.

Confedilizia: “Accolto il nostro appello a definire una questione che si protraeva da mesi” 

Confedilizia ricorda di avere nei giorni scorsi segnalato “lo stato di confusione e incertezza determinato in milioni di condomini dall’attesa di questo preannunciato provvedimento, che contiene – fra l’altro – modifiche sostanziali in merito alle modalità di riparto delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento. In particolare, a quanto risulta, le nuove disposizioni prevedono la possibilità – in presenza di squilibri nella contabilizzazione dei consumi – di derogare ai criteri indicati nella norma tecnica UNI 10200, che l’attuale normativa impone quale unico riferimento”.

Confedilizia “dà atto al Ministro Calenda – che la Confederazione aveva interessato direttamente – di essere intervenuto con tempestività per definire una questione che si protraeva da mesi”.

Leggi il testo del decreto legislativo correttivo

 

 

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