Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in merito alla cessione della detrazione 65% ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, che i fornitori non sono obbligati ad accettare tale credito in luogo del pagamento loro dovuto.

Il comma 74 della Legge di stabilità del 2016, oltre a prorogare le precedenti agevolazioni per gli interventi energetici riguardanti la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, consente ai contribuenti di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR di cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016 -  sotto forma di un corrispondente credito - ai fornitori che hanno effettuato i suddetti interventi. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

 La disposizione riguarda solo i contribuenti nella cosiddetta no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

In particolare si riferisce ai:

·         Soggetti titolari di redditi di pensioni non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi del citato art. 11, comma 2, del TUIR l’imposta non è dovuta;

·         Contribuenti indicati nell’art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall’imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattono l’imposta lorda, vale a dire di:

a)      Titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l));

b)      Titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramurale svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, i redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa minore di cui all’art. 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l).