CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in merito alla cessione della detrazione 65% ai fornitori che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, che i fornitori non sono obbligati ad accettare tale credito in luogo del pagamento loro dovuto.

Il comma 74 della Legge di stabilità del 2016, oltre a prorogare le precedenti agevolazioni per gli interventi energetici riguardanti la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici, consente ai contribuenti di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR di cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016 -  sotto forma di un corrispondente credito - ai fornitori che hanno effettuato i suddetti interventi. Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

 La disposizione riguarda solo i contribuenti nella cosiddetta no tax area, vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

In particolare si riferisce ai:

·         Soggetti titolari di redditi di pensioni non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi del citato art. 11, comma 2, del TUIR l’imposta non è dovuta;

·         Contribuenti indicati nell’art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall’imposta lorda ivi previste, commisurate al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattono l’imposta lorda, vale a dire di:

a)      Titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l));

b)      Titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramurale svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, i redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa minore di cui all’art. 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l).

Informativa

Questo sito usa i cookies per gestire autenticazione, navigazione ed altre funzioni. Usando il nostro sito acconsenti che installiamo cookies nel tuo dispositivo.

Guarda le direttive privacy

Hai bloccato i cookies. Questa decisione può essere cambiata.

Hai permesso i cookies sul tuo computer. Questa decisione può essere cambiata.