L’obbligo della contabilizzazione e della termoregolazione viene sanzionato dal D.lgs.102/2014 (art. 16, comma 7) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.500 comminata al condominio ed ai clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale non provvedendo ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all'interno dell’unità immobiliare.

Nel medesimo articolo, al comma 8, viene altresì specificato che “è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro il condominio alimentato da sistemi comuni di riscaldamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 5, lettera d)”.

Soggetti legittimati ad irrogare le predette sanzioni sono le Regioni competenti per territorio o Enti da esse delegate.

 Al comma 18 si specifica che “in caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notifica dell’atto di cui al comma 17”.

Al comma 20 viene evidenziato “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi…7, 8… entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.

Immediata appare l’osservazione per cui resta difficile immaginare che nel termine di 45 giorni il condominio inadempiente all’obbligo di istallazione dei dispositivi per la contabilizzazione del calore riesca a provvedervi, in considerazione del necessario apporto tecnico di ditte specializzate tenute ad elaborare un vero e proprio progetto. 

Senza trascurare che, affinché si estingua il procedimento relativo alle violazioni, non solo deve essere ottemperata la diffida nello stringente termine dei 45 giorni, ma il condominio dovrà altresì corrispondere una somma pari al minimo della sanzione.