CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Il decreto stabilisce la possibilità, unicamente per la prima stagione termica successiva all'installazione dei contabilizzatori, di ripartire le spese secondo i millesimi di proprietà.

Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento:

Il D.Lgs. 102/2014, la cui entrata in vigore è il 19 luglio 2014, prevede per i condomìni con impianto centralizzato la ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria in base a quanto previsto dalla vigente norma UNi10200, la cui ultima revisione risale al 2015.

La norma prevede la ripartizione delle spese in base al consumo volontario e a quello involontario e introduce anche il sistema di ripartizione della quota involontaria tramite i millesimi di fabbisogno che devono quindi essere calcolati. Ogni altro vecchio sistema di ripartizione delle spese, sia esso proporzionale ai millesimi di riscaldamento, oppure su quota fissa e variabile secondo le percentuali stabilite dalla deliberazione dell'assemblea condominiale, deve essere abbandonato e sostituito dal nuovo sistema di ripartizione previsto dalla norma.

Tuttavia il decreto stabilisce anche la possibilità, unicamente per la prima stagione termica successiva all'installazione dei contabilizzatori, di ripartire le spese secondo i millesimi di proprietà. Preme far notare che il decreto parla di stagione successiva all'installazione dei contabilizzatori e non di stagione successiva alla scadenza del 31 dicembre 2016 prevista del decreto medesimo per l'installazione degli stessi.

Quindi il calcolo da dove far partire l'obbligo di ripartizione delle spese secondo la norma UNi10200 parte dalla data in cui tutti i contabilizzatori siano stati installati e non dal 31 dicembre 2016.

 

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