CONOSCI I TUOI CONSUMI!  Con l’entrata in vigore del. D. Lgs. 102/214, con scadenza ultima al 30/06/2017, ogni precedente modalita’ di ripartizione delle spese perdera’ validità’. L’unico criterio di calcolo da seguire per la ripartizione sara’ quello basato sui consumi rilevati dai contabilizzatori di calore.

Chiarimenti sull'istituto della deroga di cui all'articolo 7 del DPR 151/2011

Pubblichiamo il testo della circolare n.3277 del 16 marzo 2016 dei Vigili del Fuoco sull'istituto della deroga di cui all'articolo 7 del DPR 151/2011.

“L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

 

L'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, conosciuto anche come codice di prevenzione incendi, nulla innova circa la procedura da seguire per quanto attiene le deroghe.

Attualmente il campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Per tali attività in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga (cfr. G.2.5.4.3).

Tutto ciò evidenziato e ferme restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento sull'istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:

a) Attività rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1.

b) Attività regolamentata da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse.

c) Attività non regolamentata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga

d) Attività regolamentata da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es. scuole. Regola tecnica D.M. 26/08/1992 - In corso di emanazione RTV): a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un'attività scolastica. Nel caso il titolare dell'attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, fa ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse”.

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