Altro aspetto da prendere in considerazione alla luce della imposizione normativa prevista dal D.lgs. 102/2014 e relativa alla metodologia di riparto dei costi del prelievo involontario, si rende necessario l’ adozione della tabella millesimale di riscaldamento di detti nuovi criteri le cui modalità per giungere a tale traguardo credo siano così prospettabili.

 

A) trattandosi di una norma obbligatoria, l’applicazione della nuova tabella millesimale riguardante la quota involontaria viene automaticamente applicata (o accettata ……), senza ricorrere ad alcuna approvazione assembleare, in quanto rispondente a dettati normativi. Questa, nella prassi applicativa, ad alcuni è parsa la naturale conseguenza di quanto su detto a proposito della natura inderogabile dell’art. 9 del D.lgs.;

 B) trattandosi di una modificazione di tabella millesimale, riconducibile ai casi di possibile rettifica o modifica previsti dall’art. 69 Disp. Att. c.c., l’approvazione potrebbe essere assoggettata alla necessaria e indispensabile unanimità dei consensi.

C) trattandosi di una modificazione di un criterio di ripartizione già esistente, l’applicazione della nuova tabella millesimale riguardante la quota involontaria viene approvata secondo quanto previsto dall’art. 1136, 2 comma, c.c.; 

Si ritiene preferibile quest’ultima opzione, sulla considerazione che trattasi della modifica di parametri di calcolo già in uso e modificati (o modificabili) a maggioranza purché nel rispetto dei criteri di legge